Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 · Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 — Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 Art. 4Accertamento dell'impiego della mano d'opera

In KraftAmtlicher Text

L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , determinati i contributi indicati all'art. 1, e' effettuato a cura delle Unioni delle due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformita' ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'art. 5. Dal quantitativo di mano d'opera, da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti della applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformita' ai criteri stabiliti, dalle predette Commissioni. L'accertamento e' fatto risultare da elenchi. ((1))

----------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 65 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 164) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.