Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 Art. 4Accertamento dell'impiego della mano d'opera
L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , determinati i contributi indicati all'art. 1, e' effettuato a cura delle Unioni delle due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformita' ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'art. 5. Dal quantitativo di mano d'opera, da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti della applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformita' ai criteri stabiliti, dalle predette Commissioni. L'accertamento e' fatto risultare da elenchi. ((1))
----------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 65 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 164) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.