Regio decreto 8 agosto 1941, n. 992 Art. 7
Le prove di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di 1ª, 2ª e 3ª classe e di radiotelefonista sono le seguenti: a) una prova pratica, in volo di ricezione auditiva, e un'altra di trasmissione, ciascuna della durata di cinque minuti, con le modalita' indicate all'art. 9; b) una successiva prova teorica e pratica secondo i programmi annessi al presente decreto (allegati nn. 1, 2, 3). Per le singole prove ciascun componente la Commissione esaminatrice puo' assegnare fino a 10 punti, la votazione e' quindi espressa in cinquantesimi.