Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 10
CAPO II. Istituzione e mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.
Si applicano alle scuole e ai corsi per ciechi, di cui ai numeri 1, 2, 3 e all'istituto di cui al n. 5 dell'art. 1, del presente decreto, le disposizioni riguardanti gli oneri in materia di scuole e istituti di istruzione media tecnica, specificati rispettivamente nell'art. 91, lett. f), numeri 6, 7 e 9 e nell'art. 144 lett. e), n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.
Verweist auf
- Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 1
- Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 144
- Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 91