Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 11
CAPO II. Istituzione e mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.
Le Provincie, i Consigli provinciali delle corporazioni, i Comuni, le Casse di risparmio e i Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica e altri enti o privati possono concorrere all'incremento e al miglioramento dell'istruzione professionale per ciechi con sussidi contributi, lasciti o donazioni.