Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 15
CAPO III. Del governo amministrativo didattico e disciplinare delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.
La direzione didattica e disciplinare delle scuole di istruzione professionale per ciechi, non facenti parte degli istituti professionali per ciechi, e' affidata a un direttore; quella degli istituti professionali per ciechi e' affidata a un preside. Al direttore o al preside e' affidata anche la direzione dell'ente presso il quale la scuola o istituto eventualmente funzioni. I direttori e i presidi sono esonerati dall'insegnamento.