Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 16
CAPO III. Del governo amministrativo didattico e disciplinare delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.
Il Consiglio di amministrazione della scuola o istituto stabilira' le modalita' necessarie per l'alienazione dei prodotti dei laboratori della scuola o istituto. I proventi relativi figureranno in un apposito capitolo dei bilancio.