Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 17
CAPO IV. Personale di ruolo.
La presidenza o la direzione degli istituti e delle scuole per ciechi potra' essere conferita nei modi indicati dal primo comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, modificato con l'art. 5 del R. decreto- legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, ferma restando, a tale fine, l'equipollenza dei titoli di studio prevista dai Regi decreti 26 settembre 1935-XIII, numeri 1834 e 1843. Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti del personale tecnico (assistenti, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratorio, sottomaestre).