Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 20
CAPO IV. Personale di ruolo.
Gli insegnanti titolari sono tenuti ad impartire l'insegnamento per le materie o il gruppo di materie costituenti la cattedra. Possono altresi' essere incaricati fino al limite massimo di 24 ore settimanali, in qualsiasi altro corso della scuola o istituto, per le stesse materie della cattedra o per materie affini.