Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 21
CAPO V. Personale incaricato e supplente.
Gli incarichi e le supplenze sono conferiti dal Consiglio di amministrazione delle scuole e istituti secondo le norme vigenti, con preferenza ai ciechi e a coloro che sono forniti del diploma di istituto di tiflologia professionale.