Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 10Ammortamento delle azioni
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile .
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile .