Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 9Termine per le annotazioni e certificati provvisori
Le annotazioni da eseguirsi in conformita' degli articoli precedenti e la divisione dei titoli debbono compiersi dalla societa' emittente nel termine di un mese dalla richiesta. Durante il periodo per il compimento delle operazioni la societa' emittente, qualora non consegni i titoli definitivi, ha facolta' di rilasciare certificati provvisori nominativi in carta bollata da lire quattro, che valgono, ai fini contrattuali, come titoli definitivi e possono essere trasferiti con le norme stabilite per il trasferimento dei titoli stessi. Qualora la societa' emittente tenga presso la sede principale volumi sussidiari del libro dei soci, deve darne comunicazione alla competente Intendenza di finanza e riportarne ogni bimestre i dati riepilogativi nel libro generale dei soci.