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Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 · Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 — Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 20Annullamento dei titoli azionari al portatore sostituiti

In KraftAmtlicher Text

I titoli al portatore sostituiti da titoli nominativi di nuova emissione, qualora non siano immediatamente distrutti, debbono essere annullati a mezzo di perforazione all'atto del loro ritiro. L'inosservanza rende applicabili le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96. Le stesse disposizioni si applicano per l'annullamento dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del secondo comma dell'art. 9.