Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 13Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento
La societa' emittente esegue l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento o della girata in garanzia del titolo anche su richiesta del girante o del giratario, che sia corredata da una dichiarazione in carta libera rilasciata da chi ha autenticato la girata, contenente tutti gli elementi di questa e la identificazione del titolo. Questa norma si applica nel solo caso in cui il girante risulti gia' iscritto nel libro dei soci. La dichiarazione e' conservata dalla societa' emittente, che comunica al richiedente gli estremi della annotazione. Qualora il titolo non sia interamente liberato, la richiesta del girante non ha corso se non e' sottoscritta anche dal giratario.