Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 22Termine per la conversione, ricevute e certificati provvisori
Le operazioni relative alla conversione delle azioni al portatore in azioni nominative debbono compiersi dalle societa' emittenti nel termine di sei mesi dalla presentazione. E' fatto obbligo alla societa' emittente di rilasciare ricevuta dei titoli presentati per la conversione, con la indicazione della persona alla quale dovranno essere intestati i titoli sostituiti o trasformati. Il presentatore dei titoli da convertire, menzionato nella ricevuta, si considera delegato a ritirare i titoli sostituiti o trasformati. Durante il termine di cui al primo comma gli aventi diritto possono richiedere alle societa' emittenti il rilascio dei certificati provvisori previsti dal precedente art. 9.