Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 23
(Modalita' per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole). Le cedole dei titoli azionari debbono portare la indicazione che appartengono a titoli nominativi. Nel caso di trasformazione dei titoli al portatore esistenti, l'indicazione suddetta deve essere apposta mediante stampigliatura delle cedole relative ai primi tre esercizi. Quando verranno a scadere le cedole successive, si potra' provvedere a nuova stampigliatura, se nel frattempo le societa' non avranno provveduto alla sostituzione dei titoli trasformati.