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Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 · Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 — Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

(Modalita' per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole). Le cedole dei titoli azionari debbono portare la indicazione che appartengono a titoli nominativi. Nel caso di trasformazione dei titoli al portatore esistenti, l'indicazione suddetta deve essere apposta mediante stampigliatura delle cedole relative ai primi tre esercizi. Quando verranno a scadere le cedole successive, si potra' provvedere a nuova stampigliatura, se nel frattempo le societa' non avranno provveduto alla sostituzione dei titoli trasformati.