Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 17Decorrenza delle nuove intestazioni agli effetti tributari
Per le operazioni sia a contanti che a termine liquidate attraverso le stanze di compensazione, agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e' considerato intestatario del titolo il girante fino alla data della liquidazione che deve risultare da timbro a calendario apposto sui titoli e sugli elenchi di cui al precedente art. 15. Resta fermo che per le operazioni, sia a contanti che a termine, non liquidate attraverso le stanze di compensazione, quando il trasferimento del titolo avviene mediante girata, il mutamento della intestazione, agli effetti tributari, si considera avvenuto alla data della girata stessa.