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Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 · Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 — Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 2Trasferimento delle azioni

In KraftAmtlicher Text

Il trasferimento dei titoli azionari si opera con l'annotazione del nuovo titolare, a cura della societa' emittente, sul titolo e nel libro dei soci, oppure mediante girata sul titolo. Di fronte alla societa' emittente il trasferimento per girata non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della societa' stessa su presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di girate. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745)) .