Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 27Compenso per la conversione dei titoli azionari
((Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la societa' emittente puo' richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso e' dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni)) .