Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 28Libro giornale di chi effettua l'autenticazione dei trasferimenti
I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate che prestano la loro opera per l'autenticazione delle girate, debbono farne quotidianamente annotazione in un giornale bollato e vidimato in conformita' alle disposizioni del Codice civile sui libri obbligatori tenuti dalle imprese, ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della finanza, dal quale risulti: a) il cognome, nome e paternita' o ditta, e il domicilio di ciascun girante e giratario, o, se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede principale, nonche' la nazionalita' dichiarata; b) la specie, quantita' e valore nominale dei titoli, con l'indicazione dell'emittente; c) la data dell'operazione compiuta, con la specificazione di quelle di riporto; d) la eventuale annotazione che la girata e' fatta, « in garanzia » o per « procura ». Le autenticazioni di cui al presente articolo non sono soggette a iscrizione nel repertorio dei notai. Per ogni autenticazione e' dovuto ai notai, agli agenti di cambio e alle aziende di credito autorizzate un compenso di L. 0,50 per mille del valore nominale del titolo, con un minimo di L. 5 e con un massimo di L. 250, per tutte le prestazioni che essi debbono compiere a norma del presente decreto. Per le certificazioni di cui al precedente art. 11, primo comma, e' dovuto un compenso di L. 10.