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Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 · Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 — Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 30Determinazione del capitale ai fini del limite del possesso azionario

In KraftAmtlicher Text

Il valore del capitale azionario, agli effetti dell'articolo 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e', per ciascun anno, quello valutato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno precedente, aumentato o diminuito delle variazioni del capitale nominale avvenute successivamente all'anno sul quale la valutazione ai fini della imposta suddetta e' stata basata. Fino a quando la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione non sia divenuta definitiva, il valore del capitale azionario e' costituito dal capitale sottoscritto e versato, nonche' dalle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passivita' o a favore di terzi.