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Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 · Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 — Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 Art. 32Dichiarazioni relative al capitale ed ai possessi di azioni

In KraftAmtlicher Text

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le societa' che hanno presentato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, a mente del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, l'elenco delle azioni di altre societa', aventi sede nel Regno, da esse possedute alla data del 27 ottobre 1941, sono tenute a dichiarare all'Ufficio medesimo l'ammontare del capitale sociale alla data stessa, determinato ai sensi del Precedente art. 30. Nei termini previsti per le dichiarazioni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, le societa', debbono denunciare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette tutte le variazioni nel valore del proprio capitale e nei possessi azionari avvenute nell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.