Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 Art. 5
Apposita Commissione centrale composta dei seguenti ufficiali della Regia guardia di finanza: un colonnello, presidente; due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario, provvede a sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi.