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Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 · Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 — Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, concernente l'avanzamento al grado di sottobrigadiere degli appuntati della Regia guardia di finanza. (042U0860)

Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il giudizio della Commissione centrale e' espresso in ventesimi. Conseguono l'idoneita' all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento almeno 12/20.