Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 Art. 6
Il giudizio della Commissione centrale e' espresso in ventesimi. Conseguono l'idoneita' all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento almeno 12/20.
Il giudizio della Commissione centrale e' espresso in ventesimi. Conseguono l'idoneita' all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento almeno 12/20.