Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 Art. 8
Gli appuntati dichiarati idonei all'avanzamento ai termini dei precedenti articoli, sono promossi, in ordine di anzianita', intercalati tra i militari che abbiano frequentato il corso allievi sottufficiali, nella proporzione rispettivamente di uno e ventinove. In mancanza di promovibili fra i provenienti dal corso stesso vengono senz'altro effettuate le promozioni degli appuntati anzidetti, limitatamente ai posti loro spettanti. In mancanza di appuntati promovibili ai termini degli articoli precedenti, le promozioni sono devolute ai militari provenienti dal corso sopraindicato.