Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 Art. 9
Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione, abbiano riportato punizioni piu' gravi della camera di punizione semplice o abbiano comunque dimostrato di non possedere anche un solo dei requisiti prescritti per l'avanzamento, debbono essere proposti per l'esclusione dall'avanzamento - mediante rapporto particolareggiato - dalle autorita' di cui al precedente art. 2. L'esclusione e' decisa dal Comandante generale.