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Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 · Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 — Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, concernente l'avanzamento al grado di sottobrigadiere degli appuntati della Regia guardia di finanza. (042U0860)

Regio decreto 27 giugno 1942, n. 860 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione, abbiano riportato punizioni piu' gravi della camera di punizione semplice o abbiano comunque dimostrato di non possedere anche un solo dei requisiti prescritti per l'avanzamento, debbono essere proposti per l'esclusione dall'avanzamento - mediante rapporto particolareggiato - dalle autorita' di cui al precedente art. 2. L'esclusione e' decisa dal Comandante generale.