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Regio decreto 29 marzo 1943, n. 403 · Regio decreto 29 marzo 1943, n. 403 — Modificazioni al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile della Regia aereonautica. (043U0403)

Regio decreto 29 marzo 1943, n. 403 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'art. 9 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934 XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, e' sostituito dal seguente: «Agli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico ed agli ufficiali medici del Regio esercito, della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennita' di volo nella misura, di lire cinquecento mensili. «Tale indennita' e' cumulabile con qualsiasi altra indennita', eccetto, che con quelle previste dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia marina e della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Regia aeronautica e dall'art. 12 per il personale civile e militare che compia voli nell'interesse del servizio. «La suddetta indennita', e' conservata nei casi di inidoneita' al volo per infermita' e nei limiti previsti dagli articoli 7 e 8; e' sospesa nei casi di sospensione o riduzione degli assegni di cui all'art. 5, ed e' ritenuta e versata all'Istituto Umberto Maddalena», per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di, punizioni disciplinari, contemplati nello stesso art. 5».