Regio decreto 29 marzo 1943, n. 403 Art. 4
Non sono ripetibili le indennita' di volo corrisposte agli ufficiali del Corpo Sanitario aeronautico prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo, osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 1943-XXI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Acerbo Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO Registrato alla Corte dei conti addi' 29 maggio 1948-XXI Atti del Governo, registro 457, foglio 94 - MANCINI