Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 2
E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore: a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attivita' bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto; b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni; c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, e' stato decorato a V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle cempetenti autorita' militari affetto da mutilazione o da invalidita' comprese nelle otto categorie della tabella a) allegata al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491 . Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo: 1) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste; 2) i reati commessi con un fine in contrasto con quello delle di cui all'art. 1. ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96 , che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata".