Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 3
E' altresi', concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta pena a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportato una o piu' condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad un anno. Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo: 1) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2; 2) i reati preveduti dal codice penale comune nel capo terzo, titolo 7°, libro 2°, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 482, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.
Verweist auf
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 2
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 319
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 321
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 346
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 351
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 416
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 441
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 442
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 443
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 476
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 482
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 490
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 491
- Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 564