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Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 · Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 — Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. (044U0096)

Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 5

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Fuori dei casi di cui agli art. l, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridette quelle maggiori inflitte o da infliggere. Il condono non si applica: 1) nei confronti di coloro che hanno riportato alla data del presente decreto una o piu' condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente; 2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata; 3) per i reati di cui ai n. 1 e 2 del secondo comma dellart. 2; 4) per i reati previsti dal codice penale comune negli art. 317, 416, 419, 422, 453, 455, 519, 575, 628, 629, 630. nonche' nellart. 625 ultima parte, ove, per la detta ultima ipotesi delittuosa, ricorra la circostanza aggravante dellart. 61 n. 5, in relazione alla legge 16 giugno 1940, n. 582 ed al R.D.L. 30 novembre 1942, n. 1365 .