Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 Art. 6
Il condono e' revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.
Il condono e' revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.