Regio decreto 13 febbraio 1908, n. 97 Art. 16
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarita', sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di 4 sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio. Il computo del sessennio per il personale gia' in servizio comincia a decorrere dalla data del presente decreto.