Regio decreto 13 febbraio 1908, n. 97 Art. 17
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio che hanno il grado di titolare, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata dal regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.