Regio decreto 13 febbraio 1908, n. 97 Art. 22
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quello e di questi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.