Regio decreto 13 febbraio 1908, n. 97 Art. 23
In caso di scioglimento della scuola che non potra' avvenire che per decreto Reale, su proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni. Al personale con nomina stabile sara' corrisposto, per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio se il funzionario contera' 10 o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore di un quarto, se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in ufficio dipendente da un'Amministrazione pubblica. Lo stesso trattamento sara' fatto in caso di riduzione d'organico.