Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 8Organi competenti all'assegnazione
Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso
1. L'assegnazione degli alloggi e' disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, in relazione agli alloggi disponibili presso il Dipartimento stesso, e dei direttori regionali ed interregionali, in relazione agli alloggi disponibili presso le sedi periferiche del CNVVF.
2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.