Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 9Procedimento di assegnazione
Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso
1. Quando si rende disponibile un alloggio di servizio, l'organo competente all'assegnazione dispone formalmente l'avvio del relativo procedimento.
2. L'avvio del procedimento e' comunicato al personale avente titolo a concorrere all'assegnazione, unitamente al termine per la presentazione delle istanze in conformita' al modello predisposto dall'Amministrazione.
3. La graduatoria e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti con i seguenti criteri:
a) svolgimento di incarichi che per loro natura richiedono una pronta presenza nell'interesse dell'Amministrazione: fino a punti 10;
b) disagio abitativo: fino a punti 4, di cui per: 1) sfratto giudiziario in atto, punti 1,50; 2) trasferimento recente da altra provincia, punti 2,00; 3) alloggio in coabitazione, punti 0,50;
c) situazioni familiari: fino a punti 6, di cui per: 1) coniuge convivente a carico, punti 1,50; 2) per ogni figlio convivente ed a carico, punti 1,00; 3) per genitore convivente a carico, punti 0,50; 4) per il familiare convivente a carico portatore di handicap con una invalidita' superiore al 70%, punti 2,00; 5) reddito familiare inferiore a 25.823 euro, punti 1,00.
4. A parita' di punteggio costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, il conseguimento del punteggio maggiore in relazione al criterio degli incarichi svolti di cui al comma 3, lettera a) e la maggiore anzianita' di servizio.
5. L'alloggio disponibile e' offerto al richiedente che occupa il posto piu' elevato in graduatoria. In caso di rinuncia, l'alloggio e' offerto al richiedente che occupa il posto successivo.
6. Intervenuta l'adesione dell'interessato, l'organo competente ai sensi dell'articolo 8 adotta il provvedimento di assegnazione, da redigersi in conformita' al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dall'assegnatario.
7. Nel caso in cui il procedimento di assegnazione riguardi un alloggio disponibile presso un comando provinciale, il direttore regionale od interregionale competente puo' delegare al comando stesso gli adempimenti istruttori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferma restando la propria competenza in ordine all'avvio del procedimento e all'adozione del provvedimento di assegnazione.