Decreto del presidente della repubblica 2 ottobre 1978, n. 7 Art. 2
Titolo I ZONA FRANCA
Le somme occorrenti per i fini di cui al presente titolo verranno attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia che ne effettuera' richiesta in relazione alle effettive esigenze e ne stabilira' l'utilizzazione, sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.