Decreto del presidente della repubblica 2 ottobre 1978, n. 7 Art. 3
Titolo I ZONA FRANCA
Le somme eventualmente ricevute dall'Ente per la zona industriale di Trieste per l'acquisizione di immobili nell'ambito della zona franca verranno rimborsate dallo stesso Ente allo Stato con il ricavato delle vendite o della concessione in uso dei predetti immobili e secondo le condizioni, le modalita' ed i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Gli immobili non venduti, alla scadenza della durata dell'Ente stesso, sono retrocessi al demanio dello Stato.