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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 8

Capo II. Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.

En vigueurTexte officiel

La spesa delle ispezioni tecniche, per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata, di cui all'ultimo comma dell' art 40 della legge 31 marzo 1904, n. 140 , e' a carico dello Stato