Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 8
Capo II. Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.
La spesa delle ispezioni tecniche, per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata, di cui all'ultimo comma dell' art 40 della legge 31 marzo 1904, n. 140 , e' a carico dello Stato