Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 9
Capo II. Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.
Sono dichiarati inalienabili o passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprieta' demaniale esistenti in Basilicata.
Capo II. Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.
Sono dichiarati inalienabili o passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprieta' demaniale esistenti in Basilicata.