Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 2
Capo I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
1. All' articolo 116 del codice di procedura penale , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".
Nota all'art. 2: - Il testo dell' art. 116 del codice di procedura penale , come modificato, dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del colleggio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114. 3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.".
Renvoie à
- Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 114
- Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 116