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Legge 7 dicembre 2000, n. 397 · Legge 7 dicembre 2000, n. 397 — Disposizioni in materia di indagini difensive

Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 3

Capo I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

En vigueurTexte officiel

1. All' articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter".

Nota all'art. 3: - Il testo dell' art. 197 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 197 (Incompatibilita' con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato [c.p. 110, 113] o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile [ c.p.p. 648]; b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b); c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter.".