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Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 · Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 — Istituzione del Dopolavoro ferroviario. (025U1908)

Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 2

En vigueurTexte officiel

L'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario viene posto alla diretta dipendenza del direttore generale e aggregato ai soli effetti amministrativi al Servizio personale e affari generali. Esso e' diretto da un funzionario di grado non inferiore al secondo, coadiuvato da funzionari ed impiegati delle qualifiche e nella qualita' rispondenti alle effettive esigenze dell'Ufficio.