Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 2
L'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario viene posto alla diretta dipendenza del direttore generale e aggregato ai soli effetti amministrativi al Servizio personale e affari generali. Esso e' diretto da un funzionario di grado non inferiore al secondo, coadiuvato da funzionari ed impiegati delle qualifiche e nella qualita' rispondenti alle effettive esigenze dell'Ufficio.