Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 Art. 1
E' istituito presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato un Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, avente per iscopo: a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte degli agenti ferroviari, delle ore libere dal servizio, con istituzioni atte a sviluppare le capacita' fisiche, intellettuali e morali di tali agenti; b) di provvedere all'incremento di tali istituzioni quando gia' esistano; c) di illustrare mediante pubblicazioni e altri mezzi di propaganda le varie forme del Dopolavoro ferroviario e i vantaggi conseguiti e da conseguirsi a mezzo di esso nei riguardi della elevazione della classe ferroviaria.