Regio decreto 16 febbraio 1908, n. 269 Art. 6
Alla scuola possono essere ammessi i giovani forniti del certificato di maturita' (promozione della IV classe elementare). Nelle domeniche s'impartisce l'insegnamento del disegno, specialmente a quegli operai che, abitando lontano dalla citta', non possono frequentare la scuola serale. E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.