Regio decreto 16 febbraio 1908, n. 269 Art. 7
A coloro che, dopo aver frequentato tutto il corso della scuola, superino gli esami finali dell'ultimo anno, sara' rilasciato un certificato di licenza.
A coloro che, dopo aver frequentato tutto il corso della scuola, superino gli esami finali dell'ultimo anno, sara' rilasciato un certificato di licenza.