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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 7

Capo II. Dell'amministrazione.

En vigueurTexte officiel

Il Consiglio d'amministrazione dei Convitti nazionali e' costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si ricostituisce per intero alla scadenza del triennio di cui all' art. 121, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054 . Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il triennio di durata del consiglio, rimane in carica sino al termine del triennio stesso.